I fatti di cui è causa
All’esito di un ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la cancelleria del Tribunale civile di Roma comunicava al difensore dei ricorrenti la relativa sentenza conclusiva a mezzo fax, stante il “fallimento del tentativo di effettuare la medesima comunicazione a mezzo PEC per il malfunzionamento della casella di posta certificata”, per causa non imputabile al destinatario.
Il ricorrente, non avvedendosi per tempo della predetta comunicazione, iscriveva al ruolo l’appello oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Ciò determinava la dichiarazione di inammissibilità del gravame per decorrenza del termine fissato dall’art. 702 quater c.p.c.
La decisione della Suprema Corte
Gli ermellini rigettano anche il ricorso per cassazione all’uopo chiarendo:
- che l’art. 136 c.p.c., comma 3, prevede espressamente che il cancelliere proceda alla comunicazione a mezzo fax qualora “…la notifica via PEC risulti impossibile per cause non imputabili al destinatario”;
- qualora, invece, detta impossibilità sia imputabile al destinatario “…il cancelliere procede alla comunicazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi dello stesso art. 16, comma 6” (cfr. Cass. 33547/18).